1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 19 febbraio, data dell'eccidio della popolazione civile di Addis Abeba compiuto dall'esercito italiano nel 1937, «Giorno della memoria in ricordo delle vittime africane durante l'occupazione coloniale italiana», al fine di ricordare gli oltre 500.000 africani uccisi durante il periodo di occupazione coloniale in Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia.
2. Il Giorno della memoria di cui al comma 1 è istituito al fine di ricordare gli eccidi, le campagne militari, le leggi razziali, l'impiego di aggressivi chimici, la deportazione, la prigionia e, in generale, la politica di occupazione cui i Governi Crispi, Giolitti e Mussolini hanno sottoposto le popolazioni dei Paesi africani dominati dall'Italia.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce una commissione di studio costituita da storici ed esperti con il compito di esaminare le vicende che hanno caratterizzato il periodo dell'occupazione coloniale italiana nei territori di Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia.
1. In occasione del Giorno della memoria di cui all'articolo 1 sono organizzati
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.